Bullismo e Cyberbullismo

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Aspetti Legali

Aspetti legali
Cyberbullismo
Criminalità Minorile - Penale
Criminalità Minorile - Aspetti Civili


Aspetti legali (Pisano, Saturno, 2007)

Bullismo

La scuola deve coinvolgere i genitori del minore prepotente e della vittima, informandoli di quanto sta accadendo e delle misure di contrasto che adotterà (sanzioni retributive e riparative, attività di sensibilizzazione, formazione studenti, docenti, ATA, genitori, etc).

Lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria e  riparatoria, volti al perseguimento di una finalità educativa.  Esempio: pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di   assistenza o di volontariato nell’ambito della comunità     scolastica. (Circolare del 15 Marzo 2007, Ministero della   Pubblica Istruzione)

La scuola deve far firmare ai genitori e agli studenti il documento denominato PATTO SOCIALE DI   CORRESPONSABILITA’. “I genitori si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario” (Circolare del 15 Marzo 2007, Ministero della Pubblica Istruzione, DPR 235 del 2007)

La scuola deve, inoltre, impegnarsi a prevenire e contrastare nuovi possibili episodi di bullismo, realizzando un progetto di Politica Scolastica    Integrata  contro le prepotenza
In assenza di finanziamenti necessari per retribuire professionisti del privato sociale (Cooperative ed Associazioni) la Scuola, per realizzare il Progetto di Politica Scolastica Integrata, può coinvolgere i Servizi Sociali del Comune

NON SOTTOVALUTARE IL BULLISMO INTERVIENI!

 

 

Cyberbullismo (Circolare 30 Novembre 2007, Ministero della Pubblica Istruzione)


Gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:


A - si deve informare la persona interessata circa:

  • le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati;
  • i diritti di cui è titolare in base all’art. 7 del Codice della Privacy    (D.L 196 del 2003), quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali;
  • gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati.

 

B - deve acquisire il consenso espresso dell’interessato:

Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.

 

CYBERBULLISMO (Circolare 30 Novembre 2007, Ministero della Pubblica Istruzione)

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE

L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento di una:
sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (art. 161, DL 196 del 2003).

Procedimento di applicazione: L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni è il Garante. (artt. 161,166. DL 196 del 2003).


ILLECITI PENALI

In alcuni casi basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale, in altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela). Ecco alcuni casi in cui è necessario segnalare all’Autorità Giudiziaria (Circolare 30 Novembre 2007, Ministero della Pubblica Istruzione):

  • l’indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini   attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri   luoghi di privata dimora (art. 615 bis codice penale);
  • il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati   per offendere l’onore o il decoro del destinatario (art. 594   codice penale);
  • le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale);
  • la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (art. 600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269)

 

Attenzione:
Se l'autore del reato è un minorenne la competenza è del Tribunale per i minorenni e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale.
Se l'autore è maggiorenne (ha compiuto 18 anni), la competenza è del Tribunale ordinario e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale.

 

CRIMINALITA’ MINORILE - PENALE (Pisano, Saturno 2008)

Criminalità minorile, aspetti penali

La scuola ha il compito di intervenire su due fronti


1) PROCURA MINORILE

2) SANZIONI DISCIPLINARI


1) La scuola ha il dovere di segnalare alla PROCURA MINORILE presso il TRIBUNALE PER I MINORENNI (si precisa che l’obbligo persiste anche nei casi di studenti infraquattordicenni), i seguenti casi:

  • risse e pestaggi tra studenti
  • lesioni personali
  • tentativi di lesioni personali
  • distruzione di suppellettili della scuola
  • gravi molestie sessuali
  • tentativi di stupro
  • happy slapping sistematico
  • cyberbashing
  • cyberstalking
  • cyberthreats (cyberminacce)
  • diffusione e/o pubblicazione di immagini, filmati o registrazioni aventi per oggetto episodi  verificatisi nell’ambito scolastico e che hanno finalità denigratorie della dignità personale e sociale di studenti e docenti

 


2) La scuola può disporre sanzioni riparative e retributive. In quest’ultimo caso il divieto generale di disporre un allontanamento superiore a 15 giorni, posto dall’art. 4, comma 7 del DPR. 49/1998, può essere derogato (DPR 235 del 2007).


Si è, infatti, in presenza di fatti di: rilevanza penale o che determinano pericolo per l’incolumità delle persone

 

CRIMINALITA’ MINORILE - ASPETTI CIVILI (Gian Cristoforo Turri, Procuratore per i minorenni, Trento, Social News, Gennaio 2007, n°1, pp.6)

Il processo civile può portare ad una condanna e al risarcimento del danno (quasi sempre, pagare una somma di denaro) patrimoniale, morale (solo in caso di reato, per la sofferenza di natura morale procurata dall'illecito), biologico (danno alla salute).

Si comincia a riconoscere, inoltre, anche il danno esistenziale (danno in sé, perché è stato violato un diritto della persona, generalmente attinente alle relazioni personali). Non è escluso che i genitori di un minorenne autore di reato rispondano a loro volta per il reato, punibile o meno, commesso dal figlio.

La mancata attuazione di azioni correttive del comportamento dei figli e, più in generale, il non avere impartito al figlio un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari (culpa in educando) e il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando) stanno alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minorenne che sia capace d'intendere e di volere, cioè il figlio grandicello capace di discernimento. (art. 2048, 1° comma cod. civ.).

Di tale atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale.
La responsabilità dei genitori non è, tuttavia, oggettiva e assoluta. Essi possono esserne esonerati, se dimostrano di non avere potuto impedire il fatto, ossia di avere adeguatamente educato e vigilato il figlio.
Se il figlio non è capace d'intendere e di volere, non bastano una "buona" educazione e una corretta vigilanza. Il genitore, infatti, è tenuto a sorvegliarlo (azione più intensa della vigilanza) e deve dimostrare di averlo fatto e di non avere nonostante ciò potuto impedire l'evento dannoso, per sottrarsi alla responsabilità, nel caso che il figlio abbia commesso un illecito (art. 2047 cod.civ.).

Gli insegnanti hanno una posizione analoga, ma non identica a quella dei genitori. Perché vi sia responsabilità dell'insegnante, l'atto illecito dev'essere commesso dall'allievo durante il tempo in cui è sottoposto alla sua vigilanza (art. 2048, 2° comma cod. civ.). Come il genitore, l'insegnante può liberarsi da responsabilità soltanto dimostrando di non avere potuto impedire il fatto.
Un'ipotesi tipica di responsabilità dell'insegnante si ha quando il fatto si verifica mentre egli si è allontanato dalla classe.

Ma la vigilanza dev'essere assicurata all'interno della struttura scolastica anche fuori dalla classe e spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. Com'è noto alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato (art. 28 Costituzione), naturalmente allorché l'istituto scolastico è statale.
Il danneggiato può agire indifferentemente contro l'insegnante o contro lo Stato.

Di fatto, a "pagare" è sempre lo Stato, che può poi rivalersi contro l'insegnante, se questi ha agito con dolo (intenzione) o colpa grave (violazione grave dei doveri che incombono su di lui).

News

nov 22, 2011
Procedure per la corretta conduzione delle indagini investigative e criminologiche. 09 Dicembre 2011 - ore 15.00.
Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione
ott 25, 2011

Cagliari 12 Novembre 2011 - Corso di aggiornamento per docenti e operatori socio-sanitari

set 29, 2011

Benvenuti nel nuovo sito di IFOS. In occasione dell'apertura delle iscrizioni ai Master in Criminologia e Psicologia Giuridica, IFOS vi presenta la sua nuova veste grafica.

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